INFO SALUTE

LA DONAZIONE DEGLI ORGANI

Della donazione degli organi se ne parla poco e forse in maniera non corretta. Il principio su cui si basa la donazione è la possibilità di salvare o migliorare la vita di una persona attraverso l’utilizzo degli organi o tessuti di un’altra. Non si tratta di uno scambio alla pari, perché, mentre chi riceve gli organi otterrà benefici, chi dona, dato che non è più in vita, non avrà neanche il più semplice dei ringraziamenti per aver fatto qualcosa che non ha prezzo.
La donazione degli organi e dei tessuti può verificarsi solo in caso di morte accertata con criteri neurologici e se il defunto ha espresso in vita la volontà di donare.
I cittadini maggiorenni hanno la possibilità, e non l’obbligo, di esprimere la propria volontà. Per donare gli organi o i tessuti vige il principio del consenso e del dissenso esplicito (art. 23 Legge n. 91 del 1 aprile 1999 - Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). La Legge 91 stabilisce anche, negli articoli 4 e 5, il principio del silenzio-assenso, che, però, non ha mai trovato attuazione.
Le modalità per esprimere la propria volontà sono 4:
La dichiarazione attraverso la compilazione di un apposito modulo presso l’Asl di riferimento; la compilazione del tesserino blu rilasciato dal Ministero della Salute; la compilazione del tesserino dell’Associazione italiana donatori organi; una dichiarazione scritta contenente nome, cognome, data di nascita, la propria volontà, data e firma. 
Le dichiarazioni rilasciate all’Asl e all’Associazione Ido confluiscono nel Sistema informativo trapianti, mentre il tesserino blu e la dichiarazione scritta devono essere tenute tra i documenti personali.
In caso di morte i medici accertatori verificano se la persona defunta è in possesso di un documento attestante la volontà e consultano il Sistema informativo trapianti. Qualora la volontà non sia stata espressa, la legge permette ai famigliari (coniuge non separato - convivente more uxorio - figli maggiorenni - genitori) di opporsi al prelievo degli organi. È opportuno, quindi, affrontare l’argomento con i propri famigliari perché vengono sempre interpellati dai medici.
In caso di minori sono sempre i genitori a decidere e, se uno dei due genitori è contrario, il prelievo non viene effettuato.
Una persona può cambiare idea e quindi modificare la sua dichiarazione di volontà. Sarà, sempre, ritenuta valida l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine temporale secondo le succitate modalità.
Gli organi che si possono donare dopo la morte sono:
il cuore, il pancreas, l’intestino, i reni, i polmoni e il fegato.
I tessuti, invece, sono:
i vasi sanguigni, la pelle, la cartilagine, il tendine, le valvole cardiache, le cornee e le ossa.
Gli organi e i tessuti possono essere donati anche da una persona vivente. In questo caso gli organi sono:
il rene e una parte del fegato.
I tessuti, invece, sono:
il cordone ombelicale, il midollo osseo, la cute, la placenta e i segmenti osteo-tendinei.
Non possono donare le persone affette da:
epatite C, HIV, contemporaneamente da epatite B e D, tumori maligni in atto, malattie degenerative da prioni accertate e le infezioni sistemiche da microrganismi per le quali non vi sono terapie.
I costi del trapianto sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.
Per donare non esistono precisi limiti di età; i donatori delle cornee e del fegato, ad esempio, possono avere più di 80 anni. La dichiarazione di donazione degli organi e dei tessuti viene richiesta anche presso gli Uffici anagrafe del Comune di Milano all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo della Carta d’identità. Anche in questo caso le dichiarazioni vengono comunicate al Sistema informativo trapianti. Donare è sicuramente un atto di generosità e non bisogna aver paura di farlo.          
Flavio Fera

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