Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Aggiornamento del 19 dicembre 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2020 conferma l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre, dal 13 dicembre la Lombardia è in ‘zona gialla’.
Il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate a evitare assembramenti durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
Nello specifico, nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.
Invece, nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.
Rimane valido dal 21 dicembre al 6 gennaio, quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 9 dicembre la nuova Ordinanza n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.*


Le disposizioni relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1) sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021:

  • rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
  • attività formativa per adulti,
  • attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

Di seguito sono dettagliate le misure valide sul territorio nazionale durante il periodo di festività, le misure di contenimento individuate per la "zona gialla" (art. 1 del DPCM) e le relative FAQ.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.
Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.


LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ROSSA

Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.
Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del comune stesso, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all’interno del proprio comune, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI FINO AL 20 DICEMBRE

Fino al 20 dicembre è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla. È consentito transitare nelle aree rosse o arancioni per raggiungere altri territori collocati in zona gialla.
È possibile recarsi in una zona rossa o arancione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti notturni sarà necessario esibire una autodichiarazione.
Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.

I mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale viaggiano con una limitazione della capienza massima del 50%. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) le lezioni continuano a svolgersi tramite didattica a distanza fino alla pausa natalizia. A partire dal 7 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado organizzeranno la didattica in modo che il 75% degli studenti ritornino a svolgere le attività in presenza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie continuano a svolgersi in presenza. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza.

I corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.

L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede che le attività pratiche laboratoriali di tutti i percorsi ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua erogati da enti accreditati e finanziati da Regione Lombardia possano essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono consentiti anche gli esami in presenza se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni. I tirocini curriculari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.


ATTIVITÀ CULTURALI

Sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.


SPORT

L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede, in conformità all’art. 1, comma 10, lett. f), del DPCM del 3.12.2020, che le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto e senza l’uso degli spogliatoi, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

La medesima ordinanza dispone che, sempre all’aperto:

  • è possibile svolgere solo a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua tra gli sport da contatto;
  • è altresì possibile svolgere solo in forma individuale gli allenamenti per sport di squadra.


ALTRE ATTIVITÀ

Resta inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
  • sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose,
  • impianti nei comprensori sciistici (fino al 6 gennaio), salvo eccezioni per atleti,
  • servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana che partono, fanno scalo o hanno come destinazione finale porti italiani (dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021).

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.


MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:

  • nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
  • in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

All’obbligo della mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 conferma le prescrizioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutto il personale e di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento). Le persone che mostrano sintomi saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

È fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura nei confronti dei clienti/utenti di attività economiche e sociali e di servizi pubblici, prima dell’accesso.

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.


LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.
 

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