L'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
- 11 aprile 2020 Cronaca
Dal 14 aprile al 03 maggio
ORDINA
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
A) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive
A) Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2 Commercio al dettaglio
A) Il commercio al dettaglio di:
? articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio,
? libri,
? fiori e piante
è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);
B) è vietato il commercio al dettaglio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di:
? acqua potabile (c.d. Case dell’acqua),
? latte sfuso,
? generi di monopolio,
? prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
? nonché i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle
attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione.
Coloro che accedono ai distributori automatici devono comunque rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
? computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
? apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
? articoli per l'illuminazione,
? ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
? apparecchiature fotografiche e relativi accessori
è vietata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I);
D) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
E) gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio;
F) si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, a cura dei gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;
G) sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
H) E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
I) E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
A) sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande resi nell’ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Restano consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari,
sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
1.4 Altre attività economiche
A) si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:
a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento;
a.2) le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
? interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
? interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
? interventi urgenti per le abitazioni;
a.3) resta sospesa l’accoglienza e la permanenza degli ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1). Tali strutture possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È altresì consentita nelle predette strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
? personale in servizio presso le stesse strutture;
? ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
? personale viaggiante di mezzi di trasporto;
? ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento;
? soggetti entrati dall’estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
? soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
? soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
? soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
a.4) è consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20);
a.5) i servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;
a.6) è fatto obbligo ai concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
1.5 Pubbliche amministrazioni
A) Per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
B) si raccomanda a ciascuna pubblica amministrazione, in relazione alle sedi o uffici presenti sul territorio regionale, di adottare ed osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
b.1) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, adottare forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività indifferibili o servizi essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
b.2) sottoporre il personale che svolge attività indifferibili o servizi essenziali nelle sedi delle Amministrazioni di cui alla presente ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto nonché eventuali fornitori, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy);
b.3) se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non consentire l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e, ove disponibili,
fornite di mascherine e devono contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
b.4) le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
b.5) messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
b.6) qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, uso delle mascherine;
b.7) limitare gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile;
b.8) contingentare l’accesso agli spazi comuni all’interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente
Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020.
4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge