PATENTI, REVISIONI, ASSICURAZIONI, MULTE E RICORSI

Il D.L. N. 18 del 17 marzo 2020, ha disposto la proroga dei termini per il pagamento in misura ridotta, della facoltà di avvalersi della riduzione del 30% delle sanzioni al codice della strada, dei ricorsi al prefetto e al giudice di pace e altri differimenti

PATENTI DI GUIDA E ALTRI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA:

  1. Le patenti di guida, in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
  2. Le carte di qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020 sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;
  3. certificati di abilitazione professionale (CAP) in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
  4. la proroga fino al 15 giugno 2020 si estende anche ai permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni medico locali;
  5. La proroga fino al 15 giugno è prevista anche per gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115 comma 2°, lettera a) CDS, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t e ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
REVISIONI VEICOLI
I veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020.

ASSICURAZIONI  RESPONSABILITÀ CIVILE
Fino al 31 luglio 2020 la garanzia assicurativa per le RCA alla scadenza del contratto passa dagli attuali 15 giorni a 30 giorni.

PROROGA DEL TERMINE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE DEL 30% SULLE SOMME DA PAGARE IN MISURA RIDOTTA PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART. 202 COMMA 2 CDS).

Nel periodo compreso dal 17 marzo al 31 maggio 2020, il termine per usufruire della riduzione del 30% sulla somma da pagare in misura ridotta per le violazioni previste dal CDS è stato prolungato dagli attuali 5 giorni dalla notificazione o contestazione al termine di 30 giorni.

PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

A decorrere della data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020 sono sospesi i termini dell’esecuzione dei pagamenti in misura ridotta dei verbali per violazione alle norme del Codice della Strada.

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AL PREFETTO E AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Anche i termini per presentare ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace per le violazioni alle norme del Codice della Strada sono sospesi dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020.

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