PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
- 13 luglio 2019 Dal Comune
Modulo di osservazioni al PGT del comune di Milano, adottato del. C.C. n. 2 del 5/3/2019, (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i.)
In
data dell’invio e ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e
s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”, la seguente osservazione
al Piano di Governo del Territorio (PGT), articolata come specificato
nelle pagine seguenti.
ARGOMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA
- Osservazioni di carattere generale - Documeno di Piano
- Piano dei servizi
- Piano delle regole
- Piano dei servizi
- Piano delle regole
RELAZIONE DESCRITTIVA: OGGETTO E CONTENUTI DELL’OSSERVAZIONE
1) -
Il
PGT prevede interventi pesanti su tre aree oggi prevalentemente verdi:
Bovisa Goccia, Piazza d’armi ed ex Paolo Pini e adiacenze. Si propone
invece di salvaguardare in tali ambiti tutto il verde, limitando
l’edificazione a quella già esistente e dunque modificando il piano come
di seguito indicato.
Le Norme di attuazione del Documento di Piano vengono modificate aggiungendo l’articolo:
4 bis.
Istituzione delle zone di Verde Pubblico urbano con edifici esistenti.
(Le zone sono indicate nelle planimetria allegata perimetrate in nero).
In
tali zone è prescritto il mantenimento del verde esistente e la sua
destinazione a verde pubblico urbano. Gli edifici esistenti possono
essere mantenuti e destinati a nuove funzioni oppure le relative
superfici lorde (SL) possono essere utilizzate per nuove edificazioni
purché situate all’interno dei sedimi già occupati dall’edificazione o
dai relativi accessi. Nel caso di Piazza d’armi si intende per sedime
già occupato dall’edificazione l’area rettangolare compresa tra via
Oliveri e via Della Rovere. Nel caso di Bovisa una diversa distribuzione
nell’area delle SL può essere consentita mediante Piano attuativo di
iniziativa pubblica che dovrà essere adottato e approvato dal Consiglio
Comunale.
Vengono
conseguentemente modificate le tavole del PGT e l’articolo 16 delle
Norme di attuazione del Piano delle regole espungendo le norme e i
riferimenti alle aree così classificate contrastanti con quanto sopra
stabilito.
2) -
Il
PGT prevede di attuare le più grandi trasformazionI urbane, le
cosiddette nuove Grandi Funzioni urbane, senza utilizzare la procedura
obbligatoria per legge nazionale: la pianificazione urbanistica
attuativa, che sola garantisce, nell’interesse pubblico la qualità e la
stabilità del disegno urbanistico. Trattandosi di trasformazioni
urbanistiche di grande momento e per nulla precisate dal PGT, la
competenza viene riportata al Consiglio Comunale.
Le
Norme di attuazione del Piano delle Regole vengono modificate
all’articolo 16 aggiungendo la seguente frase al termine del comma 2:
L’attuazione
delle grandi funzioni urbane si effettua mediante adozione e
approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano urbanistico
attuativo di iniziativa pubblica esteso a ciascuna delle aree.
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Modulo
di osservazioni al PGT del comune di Milano, adottato del. C.C. n. 2
del 5/3/2019, (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e
s.m.i.)
3) -
Il
PGT prevede che i nuovi servizi, pubblici e privati, siano edificabili
senza che ne venga computata la relativa superficie lorda di pavimento
ai fini della verifica degli indici urbanistici. Tale norma inusitata
comporta gravi rischi di abnorme addensamento delle funzioni più
congestionanti e alimenta, sul versante pubblico, la spinta alla
rilocalizzazione più decentrata e spesso meno accessibile dei servizi
pubblici. Per evitare tutto questo si propone che il PGT sia così
modificato.
Sono soppressi i comma 1,2, 3 e 4 dell’art 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.
È soppresso l’ultimo capoverso dell’art. 5, comma 6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.
È soppresso l’ultimo capoverso dell’art. 5, comma 6 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.
4) -
Il
PGT consente l’edificazione di preziose aree verdi ancora esistenti
come l’ex Cava Lucchini, le aree del Ronchetto sul Naviglio e altre
ancora. Per evitare questa ulteriore cementificazione le aree vengono
destinate a nuovo verde pubblico, modificando il piano come segue.
La
tavola 03DP_Progetto di Piano viene modificata, inserendo come Verde
urbano di nuova previsione le aree indicate nelle planimetrie allegate
perimetrate in rosso, oltre a quella dell’ex Asilo Martinetti. Sono
modificati di conseguenza anche tutti gli altri elaborati del PGT
interessati da tale modifica.
5) -
Nell’area
di Piazza d’Armi viene fatto salvo lo speculativo piano attuativo
presentato dalla proprietà (pubblica!). Tale possibilità viene
soppressa. È
soppresso il comma 5 dell’art 39 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole (Per l’area di Piazza d’Armi... etc.).
6) -
L’idea
di accumulare altro cemento nelle piazze più congestionate della città
appare del tutto irresponsabile. Si propone di sopprimere la norma.
È
soppresso, all’art 15 comma 3 del Piano delle Regole, il punto a)
Piazze. Vengono conseguentemente espunti i riferimenti a tale norma
presenti negli altri elaborati del piano.
7) -
La
possibilità di superare gli indici urbanistici nelle zone di
interscambio può determinare gravi effetti di congestione. Per
scongiurare questo rischio si propone di istituire un preventivo
specifico approfondimento sulle condizioni del traffico in tali zone.
L’articolo 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, comma 3 punto b. alinea i. è così integrato:
Tale
facoltà è subordinata alla adozione e approvazione da parte del
Consiglio Comunale del Piano urbanistico attuativo di iniziativa
pubblica che dimostri l’assenza di effetti negativi sulla congestione
del traffico e sulle emissioni inquinanti in un intorno di almeno 200
metri dal perimetro dell’intervento.
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Modulo
di osservazioni al PGT del comune di Milano, adottato del. C.C. n. 2
del 5/3/2019, (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e
s.m.i.)
8) -
La
prevenzione dei rischi idraulici, anche mediante l’introduzione
dell’invarianza idraulica dei processi urbanizzativi devono essere
elementi caratterizzanti del PGT come prescritto dalla legislazione
regionale. Tali aspetti sono totalmente carenti nel PGT adottato, che
dovrebbe perciò non essere approvato. In alternativa è almeno necessario
introdurre nel PGT stesso termini temporali tassativi entro i quali
adempiere a tali obblighi. Di seguito la modifica che si propone di
introdurre.
L’art. 6 comma 1 delle Norme di attuazione del Documento di Piano, Invarianza idraulica e idrologica è così integrato:
Per
garantire tali risultati il Comune entro tre mesi dall’entrata in
vigore del PGT adotta la revisione del Regolamento edilizio, e di ogni
altro eventuale regolamento rilevante in materia, in adeguamento alla LR
4/2016 e lo approva entro 12 mesi. Sempre entro tre mesi dall’entrata
in vigore del PGT il Comune adotta la sua revisione in adeguamento a
quanto previsto dalla stessa Legge Regionale e in particolare a quanto
indicato agli artt. 7 comma 2 punto g) e 10 comma 2, applicando la
riduzione dei termini temporali
della
procedura introdotti dall’art 33 bis della medesima legge. In carenza
di tali adempimenti nei tempi massimi indicati e fino alla approvazione
non sono più consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, di
nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, definiti come dal
DPR 380/2001 – Testo unico edilizia.
9) -
Le
vasche di laminazione delle piene di fiumi inquinatissimi come il
Seveso sono una potenziale grave minaccia per l’ambiente e a maggior
ragione per i Parchi. Per evitarle viene proposta la modifica di seguito
indicata.
L’articolo 35 del Piano delle Regole è modificato aggiungendo il seguente comma:
4.
All’interno del territorio dei Parchi Regionali e dei Parchi locali di
interesse sovracomunale è esclusa la realizzazione di vasche di
laminazione delle acque superficiali.
10) -
Le
cosiddette aree di rigenerazione ambientale sono spesso caratterizzate
da un ammasso di funzioni eterogenee spesso scarsamente compatibili.
Esse devono essere guidate una per una verso un miglioramento ambientale
mediante progetti pubblici specifici. È quanto previsto dalla modifica
che segue.
L’art
15 Disciplina delle Norme di attuazione del Piano delle regole è
modificato al comma 3 punto C aggiungendo i seguenti alinea:
v.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di
ristrutturazione urbanistica, definiti come dal DPR 380/2001 - Testo
unico edilizia, sono subordinati alla formazione di un Piano urbanistico
attuativo di iniziativa pubblica esteso all’intera area.
vi.
Per ogni proprietà non può essere superata la SL legalmente esistente.
Eventuali ulteriori diritti volumetrici potranno essere solamente
esportati.
vii.
Nell’area di Porto di mare è prescritto il recupero conservativo degli
edifici e delle corti storici/agricoli esistenti lungo la via Fabio
Massimo.
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Modulo
di osservazioni al PGT del comune di Milano, adottato del. C.C. n. 2
del 5/3/2019, (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e
s.m.i.)
11) -
L’area
di Porto di mare è di fatto e pienamente un’area da sottoporre a un
robusto processo di rigenerazione ambientale. Il PGT prevede invece la
grande funzione urbana, che può essere anche attuata a pezzi e bocconi,
col rischio di aggravarne le criticità. Per evitarlo, si propone la
modifica che segue.
L’area
indicata nel PGT come destinata a grande funzione urbana in zona Porto
di mare e perimetrata in colore nero tratteggiato nelle planimetrie
allegate è riclassificata come area di rigenerazione ambientale.
12) -
Milano,
che è di gran lunga la più grande realtà metropolitana d’Italia, non si
è ancora dotata del Piano Terrtitoriale Metropolitano (PTM), strumento
essenziale per garantire uno sviluppo razionale, equilibrato e
sostenibile del territorio. Per accelerare questo adempimento
fondamentale viene introdotta una limitazione temporale alla validità
del PGT, scaduta la quale senza che sia stato approvato il PTM vengono
limitate le trasformazioni edilizie e urbanistiche consentite.
Le Norme di attuazione del Documento di Piano sono integrate dal nuovo:
Art. 9 Piano Territoriale Metropolitano
Il
PGT ha validità per due anni dall’approvazione. Se entro tale termine
non sarà intervenuta l’approvazione del Piano Territoriale Metropolitano
e l’adozione della conseguente Variante generale del PGT, e fino al
verificarsi di tali adempimenti, non sono più consentiti interventi di
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica, definiti come dal DPR 380/2001 – Testo unico edilizia.
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Modulo
di osservazioni al PGT del comune di Milano, adottato del. C.C. n. 2
del 5/3/2019, (ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/05 e
s.m.i.)